Articolo aggiuntivo n. 1.0.3 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/04/12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 12 , comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, le parole da: "In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio," a: ", in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori ed è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra gli stessi. Se uno dei genitori non contribuisce alle spese di mantenimento per i figli previste a seguito della separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta per intero al genitore che le sostiene. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa".

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».