presentato il 02/04/2012 in Assemblea del Senato da Esteban Juan CASELLI (PdL)
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testo emendamento del 02/04/12
«Art. 1-bis.
1. Al fine di ridurre il contenzioso tributario, le liti fiscali di valore non superiore a 100.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, nonché dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento di tutte le entrate degli Enti Locali, iscritti all'Albo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, pendenti alla data del 1º ottobre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro il 10 per cento del valore della lite.».