Ordine del Giorno n. G/3184/18/5 e 6 al ddl S.3184
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/03/12

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (A.S. 3184),

        premesso che:

            Il 24 agosto 2011 i negoziatori della Svizzera e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno concluso a Zurigo le trattative concernenti questioni fiscali pendenti e hanno parafato una convenzione fiscale che, per le persone residenti nel Regno Unito, prevede il pagamento a posteriori di un'imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possano effettuare un pagamento unico d'imposta oppure dichiarare i loro conti. l futuri redditi e utili del capitali di clienti bancari britannici in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta Iiberatoria, Il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità britanniche;

        premesso che:

            la Svizzera e il Regno Unito hanno quindi deciso di adottare un approccio comune per ottenere, in primo luogo, che le pretese fiscali britanniche siano soddisfatte in occasione di futuri investimenti effettuati In Svizzera da contribuenti del Regno Unito e, secondariamente, che una regolamentazione accettabile per tutte le parti Interessate sia proposta per il passato attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria. La soluzione negoziata unisce due elementi, ovvero, la tutela della sfera privata del clienti bancari, da una parte, e la garanzia della riscossione di pretese fiscali giustificate; dall'altra;

            pochi giorni prima, in data 10 agosto 2011, Svizzera e Germania hanno sottoscritto un accordo bilaterale destinato ad entrare in vigore nel 2013, che dovrebbe portare nelle casse tedesche un incasso pari a 4 miliardi circa, finora non dichiarati al fisco e toccati da questo accordo. In aggiunta, le banche elvetiche anticiperanno allo Stato tedesco 2 miliardi di franchi svizzeri entro 30 giorni dalla stipula della convenzione – circa 1,5 miliardi di euro – per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e soprattutto dare corpo alla volontà di attuare la convenzione;

            l'offerta svizzera, si basa su due elementi: da un lato le banche elvetiche conservano il segreto bancario e quindi continuano a garantire l'anonimato al clienti che lo richiedono: in cambio sono disposte a diventare sostituti d'imposta perché si Impegnano ad applicare sui patrimoni una sorta di maxi-ritenuta, salvo nei casi in cui il cliente dimostri di aver pagato le tasse in casa propria;

            la Germania a questo proposito ha previsto un ventaglio di aliquote da applicare come liberatoria per sanare il passato, dal 19 per cento al 34 per cento, perché intende tener conto del tempo di detenzione del patrimonio in Svizzera e del reddito accumulato negli anni durante i quali non sono state pagate le imposte. Dopo la liberatoria, scatta il regime per il futuro. Il 10 gennaio 2013, i cittadini tedeschi con patrimoni accumulati clandestinamente In Svizzera si troveranno di fronte a un bivio: dichiarare i capitali e pagare le tasse in Germania oppure mantenere l'anonimato accettando il prelievo alla fonte per persone fisiche e persone giuridiche applicato automaticamente dalle banche svizzere. Le banche elvetiche gestiranno patrimoni solo per conto di clienti che pagano le tasse. La clientela che non accetta queste condizioni sarà costretta a trasferire i conti presso altre banche non elvetiche entro il primo gennaio 2013;

            se anche l'Italia siglasse con la Svizzera un accordo come quello siglato dal Regno Unito e dalla Germania, potrebbe recuperare consistenti risorse al bilancio dello Stato e ridurre la fuga dei capitali in Svizzera: una fuoriuscita di risorse finanziarie che potrebbe aver ripreso vigore in queste ultimissime settimane, a causa delle misure adottate dal Governo per ridurre deficit e debito pubblico;

        considerato che:

            lo scorso 2 marzo, il Consiglio europeo, preso atto dell'iniziativa del Regno Unito e dalla Germania, ha evidenziato la necessità di dare mandato alla Commissione europea per far partire, entro brevi termini, un negoziato comune con la Svizzera e gli altri Paesi terzi, allo scopo di trovare una soluzione al problema e di evitare problemi di armonizzazione e rischi di procedure di infrazione;

        tutto ciò premesso, impegna il Governo:

            a sostenere in sede europea l'avvio e la conclusione, entro brevi termini, da parte della Commissione Europea dei negoziati con il Governo Svizzero nell'intento di promuovere e tutelare gli interessi dei Paesi membri UE, e in particolare dell'Italia, in tema di tassazione dei capitali esportati in nero in Svizzera da cittadini degli Stati membri;

            in caso di mancato avvio o di fallimento delle suddette trattative, ad intraprendere i necessari passi diplomatici con il Governo Svizzero allo scopo di promuovere e tutelare gli interessi dell'Italia su tali temi.