presentato il 28/03/2012 in V Bilancio del Senato da Maria ANTEZZA (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 28/03/12
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,
premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
la Consulta, accertando la violazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione, ha chiarito che imporre alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ne lede l'autonomia;
è stata altresì accertata la violazione del quarto comma dell'articolo 119 della Carta, sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne «accolla» i costi alle Regioni stesse. Peraltro, osservano i giudici, «l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore» e, anche se scatta la sospensione dei versamenti, alla fine del periodo di crisi le obbligazioni rimangono comunque valide;
secondo la Corte, le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione: «le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni »per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» ,al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali»;
poiché la sentenza è immediatamente esecutiva, ad oggi, in caso di emergenza o di calamità naturale, è lo Stato, attraverso la fiscalità generale nazionale, che deve farsi carico dei costi per i soccorsi, la messa in sicurezza dei territori colpiti e per i risarcimenti danni alle imprese e alle famiglie,
rilevato che:
numerose imprese (agricole, zootecniche e turistiche) sono state già gravemente colpite da eventi alluvionali nel corso del 2011, in vigenza della norma dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale;
una grave e persistente perturbazione atmosferica, prevalentemente di carattere nevoso, ha colpito da fine gennaio ad inizio febbraio 2012 molte Regioni italiane, provocando ulteriori gravi e diversificati disagi e rilevanti pregiudizi alle attività produttive, aggravati anche dalle piogge che hanno in seguito pesantemente colpito alcune di queste Regioni;
particolarmente colpite sono state le aziende agricole e zootecniche, costrette a confrontarsi con interruzioni alla produzione e ai trasporti, danni alle stalle e alle serre, cedimenti strutturali di depositi e capannoni, difficoltà di approvvigionamento per l'alimentazione degli animali;
al fine di fronteggiare le emergenze verificatesi ad inizio febbraio 2012, in via d'urgenza, le amministrazioni locali hanno dovuto provvedere ad interventi straordinari, sia di tipo economico che organizzativo, il cui costo si è aggiunto a quello già sostenuto dagli enti locali a seguito delle dichiarazioni di stato di emergenza nell'anno 2011;
anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2010, il peso fin ora posto irragionevolmente a carico delle Regioni nel cui territorio si verifica l'evento calamitoso, e dunque sui cittadini e sulle imprese già penalizzati dall'evento stesso, dovrà essere riassunto a pieno dallo Stato centrale;
impegna il Governo:
a procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza per le Regioni colpite dagli eventi nevosi delle prime settimane di febbraio 2012, e a stanziare adeguate risorse per il ristoro dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche colpite dai suddetti eventi o dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011;
ad emanare, in attesa di tali interventi, anche alla luce dell'immediata esecutività della summenzionata sentenza, atti provvedimentali che, in tempi rapidi, consentano di sospendere, almeno di un anno, i termini dei versamenti fiscali, degli oneri contributivi e previdenziali, dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché degli oneri di bonifica, a partire «da quelli già scaduti, con l'annullamento delle relative sanzioni e dei mutui verso istituti di credito;
ad adottare opportune iniziative affinché siano sospese le procedure esecutive previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti da parte di imprese agricole, zootecniche e turistiche, che operano nelle aree colpite da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011.