Ordine del Giorno n. G/3184/3/5 e 6 al ddl S.3184
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/03/12

Il Senato,

        in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

        premesso che:

            l'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante disposizioni per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, prevede, al comma 5, che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;

            il citato articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede altresì, al comma 2, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica, introducendo quindi una disposizione già di per sé idonea ad assicurare gli obiettivi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi da esso perseguiti;

            con il citato decreto-legge n. 78 del 2010 è stata inoltre disposta una consistente riduzione degli stanziamenti sui capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi;

            un'analoga politica di rigore è stata attuata anche con riferimento al settore degli enti locali,

        considerato che:

            gli effetti di tali misure hanno avuto un impatto drammatico sui bilanci delle istituzioni culturali, a causa della consistente riduzione dei contributi ad esse già concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali o dagli enti locali;

            inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ha comportato per tali soggetti il problema di individuare i membri da escludere in sede di rinnovo degli organi stessi;

            pertanto, la riduzione dei contributi da parte pubblica impone alle istituzioni culturali di ricercare fonti alternative di finanziamento nell'ambito del settore privato, con specifico riguardo alle fondazioni e alle imprese;

            tuttavia la difficoltà di poter nominare, all'interno degli organi di amministrazione delle istituzioni culturali, i rappresentanti di tali soggetti privati, stante la rappresentanza «di diritto» riconosciuta dai rispettivi statuti alle regioni e agli enti locali partecipanti, rende oltre modo difficoltosa l'erogazione di contributi da parte loro,

        impegnano il Governo:

            a valutare l'opportunità di apportare una modifica all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendo le istituzioni culturali dall'ambito di applicazione della misura sulla riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici.