presentato il 28/03/2012 in Assemblea del Senato da Federico BRICOLO (Lega) e altri 24 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 28/03/12
Il Senato,
premesso che:
il Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosiddetto liberalizzazioni, ha ribadito nuovamente come sia fondamentale nell'utilizzo della normativa d'urgenza il rispetto dei presupposti costituzionali;
il decreto-legge in esame ha come finalità dichiarata quella di porre rimedio allo svantaggio competitivo che caratterizza il nostro Paese nel contesto europeo e delle economie avanzate, rappresentato dalle complicazioni burocratiche che quotidianamente impegnano le imprese ed i cittadini. Rispetto a tale finalità, risulta inidonea la scelta dello strumento del decreto-legge, che non consente di realizzare delle riforme di sistema, per la sua intrinseca natura di atto diretto a provvedere a situazioni di eccezionale urgenza e necessità, oltre ad incontrare il limite della omogeneità di contenuto;
il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del presente decreto, per l'ennesima volta ha giustificato, (dal 16 novembre ad oggi l'esecutivo ha varato ben sei decreti-legge di cui quattro già convertiti), l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessità di contrastare la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese e l'urgenza di intervenire al fine adeguare i tempi di reazione alla velocità imposta dai mercati e difendere le tutele sociali ed il potere di acquisto dei cittadini, introducendo norme volte a semplificare il sistema burocratico;
il provvedimento in esame interviene, con 63 articoli raggruppati in tre Titoli, in materia di semplificazioni e sviluppo. Alla materia della semplificazione sono dedicati gli articoli del Titolo I, che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (articoli 1-3), contengono interventi di semplificazione per i cittadini (articoli 4-11) e per le imprese (articoli 12-14). Nello stesso titolo, sono stabiliti interventi di semplificazione in materia di lavoro (articoli 15-19), di appalti pubblici (articoli 20-22), ambiente (articoli 23-24), agricoltura (articoli 25-29), ricerca (articoli 30-33), nonché ulteriori interventi di cui agli articoli 34-46. Allo sviluppo è dedicato il Titolo II (articoli 47-60) le cui disposizioni intervengono in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture energetiche, nonché di proroga per il credito d'imposta per lavoro nel Mezzogiorno e del programma «carta acquisti» per cittadini meno abbienti. Il Titolo III dispone, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le regioni per l'adozione di atti amministrativi statali; prevede inoltre l'abrogazione di quindici atti, o parti di atti, normativi indicati nella tabella allegata al provvedimento;
le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività sottraendo di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;
la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;
il provvedimento presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 63 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate, da un lato, a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e per le imprese e, dall'altro, a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico, attraverso disposizioni che incidono sulla materia dell'innovazione tecnologica, dell'università, dell'istruzione, delle strutture energetiche e del turismo;
l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politico economica fondata sulla teoria delle semplificazioni una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori economici pubblici e privati;
il provvedimento in esame, nell'ottica della semplificazione, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale e la previsione di numerosi adempimenti i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto in palese violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 «immediata applicabilità» delle misure disposte con decreto-legge. A conferma di quanto detto a titolo esemplificativo il comma 6 dell'articolo 5 dispone che l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di semplificazione burocratica per il rilascio del cambio di residenza entrano in vigore entro 90 giorni dalla pubblicazone del decreto stesso; il comma 4-quinquies dell'articolo 17 prevede che entro 90 giorni con decreto del Ministro dell'interno siano individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione;
il provvedimento prevede l'adozione di numerosi regolamenti di delegificazione, discostandosi dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in base al quale tali regolamenti sono adottati nel rispetto delle norme generali regolatrici delle materia indicate, insieme alle specifiche disposizioni da abrogare, dalla legge che autorizza la delegificazione. Talune autorizzazioni alla delegificazione presenti nel testo fanno riferimento a «principi e criteri direttivi» in luogo delle norme generali regolatrici della materia e non indicano le disposizioni da abrogare;
l'articolo 12, comma 2 e l'articolo 23, comma 1 prevedono l'adozione di regolamenti di delegificazione da parte del Governo, da emanare nel rispetto di «principi e criteri direttivi» ivi indicati, che includono il criterio che sia lo stesso regolamento ad individuare le norme da abrogare;
sembrano discostarsi maggiormente dal modello della legge n. 400 del 1988 le seguenti autorizzazioni: l'articolo 4, comma 3, che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione senza dettare contestualmente le norme generali regolatrici della materia, nonché le norme da abrogare tramite il regolamento; l'articolo 44, comma 1, che autorizza il Governo a modificare un regolamento di delegificazione ampliandone l'ambito di applicazione, senza dettare alcun criterio per tale ampliamento; l'articolo 46, comma 1, che richiama i criteri indicati dall'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f) della legge n. 244 del 2007 (la lettera b) indica l'oggetto dei regolamenti e la lettera f) dispone genericamente che essi provvedano all'abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato);
il provvedimento interviene su una pluralità di materie alcune delle quali attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, senza un ampio ed effettivo coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali,
in particolare si segnala con riferimento all'articolo 8, comma 2, che stabilisce l'obbligo delle regioni di adeguare i propri ordinamenti alle previsioni che dispongono l'utilizzo esclusivo della via telematica per la partecipazione a concorsi pubblici, la mancanza esplicita di una concertazione tra lo Stato e le regioni, atteso che l'organizzazione degli uffici regionali appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione. Rispetto, inoltre all'articolo 32, comma 2, lettere a) e b), che novellano i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), è necessario evidenziare come sia irragionevole e manifestatamene incostituzionale il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nelle procedure per l'emanazione dei provvedimenti ivi previsti. In merito, all'articolo 57, comma 2, si segnala una evidente compressione delle competenze regionali in ordine ai procedimenti per la realizzazione e la modificazione degli impianti ed insediamenti strategici nel settore energetico ivi contemplati.
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3194 di conversione del decreto-legge.