presentato il 22/03/2012 in V Bilancio del Senato da Elio LANNUTTI (IdV) e altri e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 22/03/12
Le Commissioni 5a e 6a del Senato, in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,
considerato che:
più efficaci misure di contrasto all'evasione fiscale sono necessarie e senz'altro possibili e già altri Paesi europei sono intervenuti in tal senso; infatti, risale ormai ad alcuni mesi fa l'annuncio di un nuovo accordo bilaterale tra Germania e Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale. In futuro, i redditi di cittadini tedeschi titolari di patrimoni illegalmente esportati in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta anonima liberatoria del 26,375 per cento, pari all'aliquota in vigore in Germania (25 per cento), più il contributo di solidarietà tedesco;
il G20, da tempo, ha individuato come obiettivo primario dei Paesi più industrializzati la lotta all'evasione fiscale nei confronti dei «paradisi fiscali». Nella cosiddetta «lista nera» vi erano allora, tra gli altri, il Principato di Monaco, il Liechtenstein, il Lussemburgo, Andorra, le Bermuda, Cipro, Malta e San Marino e molti altri. Ma non erano esenti alcuni Paesi dove, con la scusa del segreto bancario, si coprivano da sempre gli evasori, come la Svizzera e l'Austria;
alcuni di questi Paesi decisero, in seguito ai provvedimenti del G20, di mettersi in regola per passare alla «lista bianca» ed entrarono nella cosiddetta «lista grigia», con l'impegno a stipulare 12 accordi bilaterali e internazionali con i Paesi dell'Osce per poter essere a posto. Gli accordi dovevano prevedere la collaborazione contro l'evasione fiscale e obblighi di informazione su tutti coloro che detengono conti bancari;
mentre altri Paesi, come Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito hanno già stipulato tali accordi, nulla si è ancora mosso in Italia, dove a tutt'oggi non si è ancora provveduto a stipulare, con nessuno dei cosiddetti paradisi fiscali, alcun accordo bilaterale coerente con la tendenza a superare l'opponibilità del segreto bancario auspicata in sede OCSE e di Financial Stability Board;
a definire, nel più breve tempo possibile, le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE, nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese.