Articolo aggiuntivo n. 12.0.1 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/03/12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Deduzione per carichi di famiglia)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

        ''Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 nel caso soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetto da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.

        2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

        4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto''.

        2. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita a partire dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2013, in una misura determinata con decreto del ministro dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse disponibili sul Fondo di cui al successivo periodo e comunque in misura non inferiore a 1000 euro. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal presente comma. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva pro grammatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 14 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno».