Articolo aggiuntivo n. 11.0.1 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)

testo emendamento del 22/03/12

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 753)

        1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

        Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata''».