presentato il 22/03/2012 in V Bilancio del Senato da Vincenzo GALIOTO (PdL) e altri
status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)
Vedi anche ...
testo emendamento del 22/03/12
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.
Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata''».