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Proposta di modifica n. 11.29 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)

testo emendamento del 22/03/12

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

        Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata''».