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Proposta di modifica n. 11.4 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/03/12

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: 8. In caso di omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, .n. 472 e successive modificazioni. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, sentita r Agenzia delle Entrate, definisce le misure e le modalità di determinazione e irrogazione delle sanzioni, secondo i princìpi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 471, nonché le modalità di rimborso del diritto. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è abrogato.

        2-ter. L'Unioncamere, in quanto ente esponenziale del Sistema camerale italiano, è litisconsorte necessario in ogni giudizio riguardante il pagamento del diritto annuale, la sua riscossione e l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 e successive modificazioni».