Proposta di modifica n. 11.1 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)

testo emendamento del 22/03/12

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

        Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».