Proposta di modifica n. 10.18 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/03/12

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di perseguire la maggiore efficienza ed economicità della gestione dei giochi e delle scommesse basati sulle corse dei cavalli, nonché per favorire attraverso il rilancio dei giochi su base ippica il progressivo finanziamento autonomo del settore, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata, in vigore del presente provvedimento, dispone:

            a) l'unificazione dei totalizza tori per la gestione delle scommesse ippiche, con la conseguente razionalizzazione dei costi tecnici ed organizzativi, da portare a compimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

            b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuarsi su tutte le scommesse e su tutti i giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il ventiquattro ed il ventisei per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite compresa tra il settantaquattro ed il settantasei per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica detta «nazionale»; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del quarantadue virgola cinque per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al cinquanta per cento del prelievo;

            c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari rispettivamente, all'uno virgola cinque per cento ed al tre virgola cinque per cento della raccolta netta complessiva annua».