presentato il 22/03/2012 in V Bilancio del Senato da Giuliano BARBOLINI (PD) e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 22/03/12
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti debbono transitare, le spese, le erogazioni di oneri economici ed i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti bancari dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o, comunque, un ente collettivo, la sanzione amministrativa di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
2-quater. All'articolo 24 del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 recante: ''Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione'' e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla fine del periodo, le parole: ''2000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.000 euro'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''1.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''500 euro''».