presentato il 22/03/2012 in V Bilancio del Senato da Mauro AGOSTINI (PD)
status: Respinto
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testo emendamento del 22/03/12
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
''d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica;''.
2-ter. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: ''Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base del dati relativi all'energia elettrica consegnata presso, i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione''.
2-quater. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo: ''lettera a)'' sono aggiunte le parole: ''e lettera d)''.
2-quinquies. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:
''f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti''».