Articolo aggiuntivo n. 8.0.16 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 22/03/12

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile

con il contrasto di interesse)

        1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera I-quater) è aggiunta la seguente:

            I-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo l della legge n. 449 del 1997;''.

        2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2012 e fino al limite di 6 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal presente comma. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per la acquisto di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.».