Articolo aggiuntivo n. 4.0.9 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)

testo emendamento del 22/03/12

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

            ''a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del comma 27 del presente articolo'';

            b) al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente:

            ''b) nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, come previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985) in attuazione di legge regionale) da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità. le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale.'';

            c) al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente:

            ''d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede. mediante riduzione, fino, al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

        Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: ''21 per cento''.».