Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.2805 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/03/12

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

'Art. 251. (Autorizzazione al riconoscimento) - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

L'autorizzazione al riconoscimento di una persona minore di età è rilasciata dal tribunale per i minorenni'.