Articolo aggiuntivo n. 3.0.10 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 21/03/12

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)

        1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere pro solvendo il credito vantato ad una banca.

        2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».