presentato il 21/03/2012 in V Bilancio del Senato da Francesco RUTELLI (Misto) e altri e altri 23 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 21/03/12
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)
1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere pro solvendo il credito vantato ad una banca.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».