Articolo aggiuntivo n. 97.02 al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 97.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/03/12

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, alla lettera primo periodo le parole: «legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al terzo periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali» e le parole: «ufficio delle entrate del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;
2) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo le parole: «del Ministro per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali» e le parole: «nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo, le parole: «previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali» sono soppresse; le parole: «dal Ministero per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero per i beni e le attività culturali»; le parole: «che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo» sono soppresse; al terzo periodo le parole da: «il Ministero per i beni culturali e ambientali» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»;
3) all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e) primo periodo, le parole: «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo le parole: «articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole, da: «previo parere» fino a: «all'entrata dello Stato» sono sostitute dalle seguenti: «. I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.»;
b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale».

7. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
9. All'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.».

10. All'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2011».
11. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.