Articolo aggiuntivo n. 26.02 al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/03/12

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Materiali di riporto).

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti».