Proposta di modifica n. 25.45 al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 20/03/12

Al comma 1, lettera b), numero 6, sostituire il numero 6.1 con il seguente:
6.1 a) alla lettera a, in fine, le parole: «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni in affidamento diretto a società a totale o prevalente capitale pubblico e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata di tale affidamento all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2013.