presentato il 20/03/2012 in Assemblea della Camera da Aldo DI BIAGIO (PdL) e altri
status: Inammissibile
Vedi anche ...
testo emendamento del 20/03/12
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
«5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 11, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le altre reti elettriche private senza obbligo di connessione di terzi, cui si applica l'articolo 33, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99».
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«6. Il comma 27 dell'articolo 30 e il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono soppressi».
3. L'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relativo ai sistemi efficienti di utenza è così modificato:
"t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo.