Proposta di modifica n. 17.9 al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 20/03/12

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di favorire il più efficiente livello di competitività all'interno dell'intera rete distributiva e le migliori condizioni per i consumatori, oltreché nel rispetto delle normative comunitarie in materia, nonché in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fornitore che intenda avvalersi della facoltà di fissare clausole contrattuali di esclusiva nell'approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che non siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera ha l'obbligo di cedere i prodotti carburanti, su cui grava tale suddetto vincolo esclusivo, alle migliori condizioni economiche, finanziarie e logistiche esistenti sul libero mercato e, comunque, alle suddette migliori condizioni che il fornitore applica sul libero mercato in assenza del vincolo di fornitura esclusiva, al momento di ogni singola fornitura, nel medesimo stadio distributivo e nello specifico bacino di utenza in cui insiste l'impianto. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono clausola inserita automaticamente nei contratti esistenti tra fornitore e gestore, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.