Proposta di modifica n. 11.25 al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/03/12

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al fine di favorire l'accesso ai medicinali omeopatici, l'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 2190, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 20. - ( Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici) - 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 i cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi precedenti l'Agenzia italiana del farmaco richiede una dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda titolare, recante: a) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; b) l'indicazione dei fornitori dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati; c) le eventuali segnalazioni di farmaco vigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto; d) elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.
2. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia italiana del farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 maggio 2012.
3. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.
4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono ammissibili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.