Proposta di modifica n. 9.27
al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 9.
presentato il 20/03/2012 in Assemblea della Camera da Anna Teresa FORMISANO (UDC) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 20/03/12
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a diciotto mesi;, per i primi sei mesi, il tirocinio può con le seguenti: non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali.