Proposta di modifica n. 9.27 al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 20/03/12

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a diciotto mesi;, per i primi sei mesi, il tirocinio può con le seguenti: non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali.