Proposta di modifica n. 9.7 al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 20/03/12

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I parametri sono approvati ogni due anni con decreto del Ministro vigilante sentiti i Consigli nazionali degli ordini, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
2-ter. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
2-quater. È sempre dovuto il rimborso delle spese vive e sostenute.