Proposta di modifica n. 2.24 al ddl C.5025 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/03/12

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Prima della costituzione delle sezioni specializzate di impresa si procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, prevedendo altresì il mantenimento delle sezioni distaccate di tribunale con bacino di utenza non inferiore alle 300.000 unità.