Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.2829 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/03/12

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

"Gli atleti e le atlete di interesse nazionale, non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline sportive di interesse nazionale, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva, praticati a livello di interesse nazionale dopo il compimento dei sedici anni di età e successivi al 1º gennaio 1996, durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.