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Articolo aggiuntivo n. 43.0101 al ddl C.4940 in riferimento all'articolo 43.

testo emendamento del 08/03/12

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati in ambiti regionali confinanti. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013. Nel caso di rilocalizzazione dell'intervento edilizio ai sensi del presente articolo, il soggetto attuatore del programma di cui al predetto articolo 18, contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione del relativo intervento.
2. Agli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 1o agosto 2002, n. 166.