Sub Emendamento n. 0.8.050.20 ai ddl C.278 , C.799 , C.1552 , C.977-TER , C.1942 , C.2146 , C.2355 , C.2529 , C.2693 , C.2909 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 07/03/12

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
h)
è facoltà dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall'azienda mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;
i) nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.