Sub Emendamento n. 0.8.050.11 ai ddl C.278 , C.799 , C.1552 , C.977-TER , C.1942 , C.2146 , C.2355 , C.2529 , C.2693 , C.2909 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 07/03/12

All'articolo aggiuntivo 8. 050, sostituire il capoverso Art. 8-bis con il seguente:
1. Le regioni disciplinano l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. L'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e del ruolo sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dall'orario di lavoro, all'interno delle strutture sanitarie ove si svolge il rapporto d'impiego o all'esterno di tali strutture, con esclusione delle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
3. Per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale all'esterno delle strutture aziendali, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, è prevista l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, che corrispondano a criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite acquisto o locazione dei locali necessari ovvero stipula di convenzioni, previo parere del Collegio di direzione.