presentato il 06/03/2012 in VIII Ambiente della Camera da Alessandro BRATTI (PD) e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Id. em. 3-sexies.015)
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testo emendamento del 06/03/12
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 1-bis.
(Valorizzazione gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani).
1. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, dei mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «in house providing» qualora siano e restino verificate le condizioni di seguito riportate:
a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
d) il raggiungimento anticipato, nei territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Per le società di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione:
a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;
c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.
3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.