Proposta di modifica n. 3.5 al ddl C.4999 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile
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testo emendamento del 06/03/12

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la destinazione d'uso prevista o comunque inferiori ai valori di fondo naturale accertati dagli enti di controllo.
3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste, per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Arpa competente per territorio.