presentato il 06/03/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Ada SPADONI URBANI (PdL)
Vedi anche ...
testo emendamento del 06/03/12
All'emendamento 11.100, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi medici a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e disciplinati dal precedente articolo 11, comna 6, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza integrata a favore dei pazienti, primo aiuto così intendendosi prestazioni relative sia a piccoli interventi di primo soccorso che interventi per la salvaguardia del paziente e propedeutici all'assistenza di pronto soccorso, a supporto delle attività del medico di medicina generale, con l'ausilio di personale medico in possesso di diploma di laurea ed iscritto all'albo professionale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali rescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) prevedere anche forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite delÌaccertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio Sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie e dei medici, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere fInanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».