Sub Emendamento n. 11.100/29 dell'emendamento 11.100 al ddl S.3110 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 06/03/12

All'emendamento 11.100, sostituire il comma 14 con il seguente:

        «14. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Sostituire l'articolo 69 con il seguente:

        «Art. 69. – 1. Il veterinario responsabile può sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione che l'animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano conformemente alla normativa comunitaria».

            b) Sostituire il comma 1 dell'articolo 70 con il seguente: «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorchè dietro presentazione di ricetta medica se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni».