Sub Emendamento n. 11.100/8 dell'emendamento 11.100 al ddl S.3110 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 06/03/12

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «le zone», con le seguenti: «le circoscrizioni delle zone», al comma 8, dopo le parole: «in orari», aggiungere la seguente: «diurni», al comma 12, al termine del quarto periodo, aggiungere il seguente: «e, sulla base degli esiti del confronto tecnico di cui al comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 2010, integrato con la partecipazione della Conferenza delle Regioni, individua la relativa remunerazione per le farmacie».

        Al termine del comma 16 aggiungere il seguente periodo: «In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui al presente comma sono definite le condizioni economiche e operative che permettano di affidare alle farmacie l'attività di distribuzione di tutti i medicinali a carico del SSN, fatti salvi quelli che richiedono particolari cautele in fase di somministrazione e quelli necessari a garantire la continuità assistenziale al momento della dimissione ospedaliera e, comunque, per un periodo non superiore a 7 giorni di terapia».