presentato il 06/03/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Domenico BENEDETTI VALENTINI (PdL) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/03/12
All'emendamento 2.500, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, sono rispettivamente, sostituiti dai seguenti:
«1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero da parte dell'Ordine professionale nei casi di necessità, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, sentito il parere degli Ordini professionisti competenti. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere degli Ordini professionali competenti, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe fino all'emanazione di tali decreti restano in vigore a tariffe professionali.
3. L'entità orientativa del compenso per le prestazioni professionali è pattuita al momento del conferimento dell'incarico professionale in rapporto agli elementi di valutazione noti o prevedibili. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a ventiquattro mesi. Possono essere stipulate convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.