Questione pregiudiziale n. QP2 al ddl S.3110
  • status: Sulle proposte di questione pregiudiziale QP1 e QP2 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

testo emendamento del 29/02/12

Il Senato,

        premesso che:

            il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24, gennaio2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, giustifica, per l'ennesima volta, (dal 16 novembre ad oggi l'esecutivo ha varato ben sei decreti legge di cui tre già convertiti), l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessità di contrastare la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese e l'urgenza di intervenire al fine di adeguare i tempi di reazione alla velocità imposta dai mercati e difendere le tutele sociali ed il potere di acquisto dei cittadini;

            le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

            è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

            la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

            l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politico economica fondata sulla teoria delle liberalizzazioni una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori economici pubblici e privati;

            l'esame in Commissione di merito del presente provvedimento è stato caratterizzato dall'approvazione di una serie di emendamenti del relatore e del Governo completamente sostitutivi dei rispettivi articoli del decreto. Tale procedura conseguentemente, nei fatti produce effetti palesemente incostituzionali alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 22 del 2012 - depositata il 16 febbraio 2012, che ha sancito che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità delle modificazioni apportate dal Parlamento, rispetto al testo del decreto legge. Lo stesso Presidente della repubblica, a seguito della pronuncia costituzionale succitata, ha ritenuto di ammonire attraverso comunicazione ufficiale i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché si uniformassero nella programmazione e svolgimento dei lavori delle Commissioni di merito e dell'Aula a quanto chiaramente sancito dalla Consulta;

            il provvedimento nella sua impostazione generale non tiene conto delle posizioni della dottrina giusprivatistica prevalente in merito al rispetto dell'interesse pubblico generale che non può essere identificato con il solo principio di concorrenza perché così facendo si violerebbe manifestamente il disposto di cui all'articolo 41 della Costituzione, attribuendo valore assolutamente preminente all' iniziativa economica privata e degradando a meri criteri interpretativi i riferimenti costituzionali alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

            la disposizione ex art. 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali) del decreto in esame, che introduce in termini, sostanziali, un esercizio del potere sostitutivo finalizzato anche a sostituire una norma statale ad una regionale, più che a colmare un vuoto con una norma statale, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 120 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 361 del 2010, resa in tema di potere sostitutivo) che ha ribadito il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei ministri o tanto più di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della Regione;

            l'articolo 35 del presente decreto-legge dispone ai commi da 8 a 13 la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione. Tale norma comporta una restrizione all'autonomia finanziaria e gestionale in contrasto con i principi costituzionali sanciti ex art. 118 e 119 della Costituzione. Infatti, non sarà più consentito per tre anni agli enti interessati di poter versare le proprie entrate presso i tesorieri dei singoli enti, ma dovranno versarli presso la tesoreria provinciale dello Stato. Questa disposizione comporta l'interruzione del processo di realizzazione del federalismo che di fatto viene congelato;

            le disposizioni di cui all'art. 36 del presente decreto legge contrastano con il disposto di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione che attribuisce le competenze in materia di trasporto pubblico come potestà esclusiva delle regioni,

        delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

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(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale QP1 e QP2 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione