presentato il 29/02/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Giacomo CHIAPPORI (Lega)
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testo emendamento del 29/02/12
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure, lo sviluppo e la competitività della ricettività turistica all'aria aperta - campeggi e villaggi turistici -:
l'articolo 3 L comma e) punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è così modificato: «l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di sculture qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».