Articolo aggiuntivo n. 25.03 al ddl C.4940 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 29/02/12

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Ricomposizione fondiaria).

1. Nei trasferimenti di terreni agricoli aventi valore catastale inferiore a 5.000 euro, gli oneri per le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono corrisposti nella misura fissa di 100 euro.