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Articolo aggiuntivo n. 20.015 al ddl C.4940 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 29/02/12

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

Art. 20-bis.
(Imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato del luoghi, di seguito denominato «albo speciale».
2. Le imprese edili in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 dei codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo speciale.
3. La mancata iscrizione delle imprese edili all'albo speciale nonché il rifiuto di eseguire i lavori di demolizione di opere edilizie abusive o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi in esecuzione di un provvedimento della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria sono sanzionati con la cancellazione delle imprese dai registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché dai registri delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei competenti ordini professionali e con l'interdizione delle stesse imprese a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.