presentato il 29/02/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Sesa AMICI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 29/02/12
Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).
1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.