presentato il 29/02/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Raffaella MARIANI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 29/02/12
Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di arbitrati).
1. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui sia parte una amministrazione aggiudicatrice o un organismo di diritto pubblico di cui agli articoli 3, commi 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono devolute al Tribunale delle Imprese di cui decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dal decreto legge 24/1/2012 n. 1.
3. Gli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 11 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sulla proposta si pronuncia in ogni caso l'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento.»;
b) Al comma 12 è aggiunto infine il seguente periodo. «I soggetti di cui al comma 1 prima della approvazione della proposta di accordo bonario, hanno la facoltà di chiedere un parere all'Autorità».