presentato il 29/02/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Karl ZELLER (Misto) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 29/02/12
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.
2. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.
3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblica o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.
4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.
5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali»;
a-ter) all'articolo 20, le parole da: «avvengono manifestazioni» fino a: «assembramenti predetti» sono soppresse;
a-quater) l'articolo 21 è abrogato;
a-quinquies) l'articolo 25 è abrogato.