Articolo aggiuntivo n. 12.018 al ddl C.4940 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 29/02/12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Termine per l'effettuazione degli allacci alle reti).

1. Per tutte le realtà ricadenti in insediamenti produttivi e industriali, tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, sono tenuti, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a predisporre quanto di competenza e procedere agli allacciamenti alle reti di competenza, previo pagamento degli oneri dovuti.