Articolo aggiuntivo n. 12.020
al ddl C.4940 in riferimento all'articolo 12.
presentato il 29/02/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Luigi LAZZARI (PdL)
Vedi anche ...
testo emendamento del 29/02/12
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Divieto di applicazione di costi fissi per l'allaccio alle reti).
1. Al fine di assicurare ai consumatori finali maggiore trasparenza e migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e servizi, è vietata, da parte di tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, l'applicazione dei costi fissi di allaccio alle suddette reti. Tali operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.