Articolo aggiuntivo n. 3.016 al ddl C.4940 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 29/02/12

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione procedurale in materia di apertura della tutela e nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 394/99 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, articolo 28, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, nonché al Giudice tutelare quale istanza per l'apertura della tutela, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito delle suddette segnalazioni ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Ai fini dell'apertura della tutela e della nomina del tutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
b) alla lettera c-sexies, comma 1, dell'articolo 11, sono aggiunte, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del parere a tutela dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico, si applica l'articolo 20, limitatamente ai commi 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».