Articolo aggiuntivo n. 67.0.16 al ddl S.3110 in riferimento all'articolo 67.

testo emendamento del 21/02/12

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Promozione dei prodotti ittici nazionali)

        1. Al fine di garantire la qualità e la migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca italiana, è istituito un sistema nazionale di etichettatura dei prodotti della pesca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE 10412000. L'etichettatura, realizzata sulla base di uno specifico sistema nazionale di tracciabilità e certificazione, è finalizzato alla valorizzazione dei prodotti ittici commercializzati nel territorio nazionale, dando pure conto della compatibilità ambientale della loro produzione.

        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono adottate le norme attuative di quanto previsto al precedente comma 1.

        3. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato».