Articolo aggiuntivo n. 67.0.15 al ddl S.3110 in riferimento all'articolo 67.

testo emendamento del 21/02/12

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rifornimento carburante a mezzo autobotte sulle navi da pesca)

        1. Al fine di migliorare la concorrenza nel rifornimento di carburanti a bordo delle unità destinate all'attività di pesca, all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto il seguente comma: ''Previa autorizzazione del Comandante del Porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco''».